Art. 36

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR. CAPITOLO VII Salmonella del pollame
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:840:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 36 Decisione (UE) 2004/840 — Testo vigente | Portale Normativo