Art. 3

In vigore dal 22 nov 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. R. BOT (1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76. Azione comune modificata dall'azione comune 2003/852/PESC (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 31). (2)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 32. (3)  Cfr. la pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/795 — Testo vigente | Portale Normativo