Art. 3
In vigore dal 22 nov 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. R. BOT
(1) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 51 e rettifica nella GU L 324 del 29.11.2002, pag. 76. Azione comune modificata dall'azione comune 2003/852/PESC (GU L 322 del 9.12.2003, pag. 31).
(2) GU L 322 del 9.12.2003, pag. 32.
(3) Cfr. la pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:795:oj#art-3