Art. 2
In vigore dal 22 ott 2004
1. La proroga prevista all’ è concessa nel rispetto di tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Gli animali sono nati in una riserva naturale riconosciuta dall’autorità competente in conformità dell’.
3. La nascita di ciascun vitello è comunicata all’autorità competente entro un periodo fissato dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
4. I marchi auricolari sono apposti prima che i vitelli raggiungano l’età di dodici mesi.
5. In nessun caso gli animali possono lasciare la riserva naturale senza che prima siano stati loro apposti i marchi auricolari.
6. Per i vitelli dotati di marchi auricolari dopo i sei mesi di età l’identità della madre è verificata mediante un test del DNA al momento dell’apposizione dei marchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:764:oj#art-2