Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 2004
1.   La proroga prevista all’ è concessa nel rispetto di tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Gli animali sono nati in una riserva naturale riconosciuta dall’autorità competente in conformità dell’. 3.   La nascita di ciascun vitello è comunicata all’autorità competente entro un periodo fissato dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000. 4.   I marchi auricolari sono apposti prima che i vitelli raggiungano l’età di dodici mesi. 5.   In nessun caso gli animali possono lasciare la riserva naturale senza che prima siano stati loro apposti i marchi auricolari. 6.   Per i vitelli dotati di marchi auricolari dopo i sei mesi di età l’identità della madre è verificata mediante un test del DNA al momento dell’apposizione dei marchi.
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