Art. 2
In vigore dal 21 ott 2004
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:737:oj#art-2