Art. 1

In vigore dal 21 ott 2004
In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica italiana è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo. L’autorizzazione viene concessa a condizione che la Repubblica italiana proceda ogni anno ad una stima delle perdite a livello di IVA allo stadio del consumo finale e aggiunga una compensazione equivalente alla base IVA utilizzata per calcolare i suoi contributi alle risorse proprie della Comunità.
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