Art. 6

In vigore dal 20 ott 2004
Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi compilando il questionario allegato alla presente decisione. In particolare, l’Italia trasmette alla Commissione, entro il medesimo termine, tutti i documenti comprovanti l’avvenuto avvio dei procedimenti di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegalmente concessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:315:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo