Art. 3

In vigore dal 20 ott 2004
I singoli aiuti concessi in base al regime di cui all’ sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, punto b), del trattato, nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all’articolo 5 sexies decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
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