Art. 4

Registro delle deroghe specifiche

In vigore dal 14 ott 2004
Registro delle deroghe specifiche 1.   È istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro è tenuto dal segretariato ed è accessibile al pubblico. 2.   Il registro comprende: a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B; b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata. 3.   Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato può, mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. 4.   A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica. 5.   Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro. 6.   Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessità di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto è distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti può formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune. 7.   La Conferenza delle parti può, su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione. 8.   In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica. 9.   Quando nessuna delle parti è più iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono più consentite nuove iscrizioni.
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