Art. 6
Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti
In vigore dal 14 ott 2004
Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti
1. Per garantire che le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B nonché i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna parte:
a)
elabora opportune strategie per identificare:
i)
le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B;
ii)
i prodotti e gli articoli in uso e i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C;
b)
identifica, nella misura del possibile, le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B sulla base delle strategie previste alla lettera a);
c)
gestisce le eventuali scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B che non possono più essere utilizzate in virtù di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B, salvo quelle la cui esportazione è autorizzata ai sensi dell', paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d);
d)
adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti:
i)
siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi per l'ambiente;
ii)
siano smaltiti in maniera tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente, in modo tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, tenendo conto delle regole, norme e linee guida internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e mondiale;
iii)
non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, il riutilizzo diretto o usi alternativi degli inquinanti organici persistenti;
iv)
non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali;
e)
si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C; in caso di risanamento dei siti, le operazioni devono essere condotte senza rischi per l'ambiente.
2. La Conferenza delle parti agisce in stretta cooperazione con i competenti organi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in particolare al fine di:
a)
fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari ad assicurare che non siano presenti le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D, paragrafo 1;
b)
determinare i metodi considerati atti a garantire lo smaltimento senza rischi per l'ambiente di cui sopra;
c)
svolgere le attività necessarie per fissare, ove opportuno, i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C, in modo da definire quando il tenore di inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai sensi del paragrafo 1, lettera d), punto ii).
Storico versioni
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