Art. 2

In vigore dal 11 ott 2004
1.   Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico delle Comunità europee i dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell'anno in corso. 2.   Con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/701 — Testo vigente | Portale Normativo