Art. 1

Il regolamento interno (2004/338/CE, Euratom) del Consiglio, del 22 marzo 2004 (2) è modificato come segue:

In vigore dal 11 ott 2004
1) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione calcolata in base al numero di persone che compongono la popolazione di cui all' dell'allegato II bis.»; 2) dopo l'allegato II è inserito l'allegato seguente: «Allegato II bis MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO
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