Art. 4
Tassi e condizioni
In vigore dal 7 ott 2004
1. Le spese massime ammissibili che possono dare luogo ad una partecipazione finanziaria della Comunità all'acquisto di dispositivi elettronici di localizzazione installati a bordo dei pescherecci comunitari non possono superare 4 500 EUR per nave.
2. Nel quadro del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %.
3. La partecipazione finanziaria della Comunità alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di queste spese.
Storico versioni
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