Art. 4 · Tassi e condizioni

Art. 4

Tassi e condizioni

In vigore dal 7 ott 2004
1.   Le spese massime ammissibili che possono dare luogo ad una partecipazione finanziaria della Comunità all'acquisto di dispositivi elettronici di localizzazione installati a bordo dei pescherecci comunitari non possono superare 4 500 EUR per nave. 2.   Nel quadro del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %. 3.   La partecipazione finanziaria della Comunità alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di queste spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:690:oj#art-4