Art. 122

In vigore dal 24 set 2004
1.   Gli aventi diritto di un agente contrattuale deceduto, determinati in conformità delle stesse disposizioni di cui al capitolo 3 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 123 a 126. 2.   In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti nel capitolo 2 dell'allegato VI, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato. 3.   In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate in conformità delle stesse disposizioni di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto CE.
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Art. 122 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo