Art. 118

In vigore dal 24 set 2004
L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego. Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente statuto.
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Art. 118 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo