Art. 1

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa (in prosieguo, rispettivamente, «agente» e «Agenzia»). Tale agente può avere la qualifica: — di agente temporaneo, — di agente contrattuale. 2.   Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti (in prosieguo «AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'azione comune 2004/551/PESC. 3.   Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario. TITOLO II DEGLI AGENTI TEMPORANEI CAPITOLO 1 Disposizioni generali
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Art. 1 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo