Art. 1
In vigore dal 24 set 2004
1. Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa (in prosieguo, rispettivamente, «agente» e «Agenzia»).
Tale agente può avere la qualifica:
—
di agente temporaneo,
—
di agente contrattuale.
2. Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti (in prosieguo «AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'azione comune 2004/551/PESC.
3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
TITOLO II
DEGLI AGENTI TEMPORANEI
CAPITOLO 1
Disposizioni generali
Storico versioni
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