Art. 9

In vigore dal 22 set 2004
1.   Il Regno Unito chiederà a British Energy di assumere i seguenti impegni: a) per un periodo di sei anni dalla designazione dell’esperto indipendente, non offrire di rifornire utenti finali non domestici che acquistano energia elettrica direttamente da British Energy a condizioni nelle quali il prezzo dell’elemento di elettricità del contratto con gli utenti sia inferiore al prezzo prevalente sul mercato all’ingrosso, fermo restando che, in circostanze di mercato eccezionali nelle quali l’esperto indipendente ritenga che siano soddisfatti alcuni criteri obiettivi descritti all’ («circostanze di mercato eccezionali»), British Energy avrà il diritto, finché sussistano tali circostanze eccezionali, a fissare il prezzo dell’elemento di energia elettrica del contratto ad un livello inferiore a quello prevalente sul mercato all’ingrosso, in buona fede, qualora ciò sia necessario per consentire a British Energy di far fronte alla concorrenza, alle condizioni di cui all’; e b) collaborare in buona fede con l’esperto indipendente e dare seguito positivo, in maniera tempestiva, a tutte le richieste ragionevoli dell’esperto indipendente, comprese le richieste di informazione, documenti o accesso al personale o ai dirigenti. 2.   L’esperto indipendente riferirà ogni anno al Regno Unito in merito al rispetto di queste condizioni da parte di British Energy. Il Regno Unito metterà le relazioni a disposizione della Commissione.
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