Art. 8
In vigore dal 22 set 2004
Il Regno Unito designerà, entro quattro mesi dalla data della presente decisione, e a seguito di una procedura aperta e trasparente, un esperto indipendente con l’incarico di verificare il rispetto da parte di BE delle condizioni definite all’ (nel seguito «l’esperto indipendente»). Esso informerà immediatamente la Commissione di tale designazione.
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