Art. 2
In vigore dal 16 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dala direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33, corretta nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17.
(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
La parte B dell’allegato II è sostituita dal testo che segue:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:653:oj#art-2