Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dala direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33, corretta nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12). (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). (3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17. (4)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1). ALLEGATO La parte B dell’allegato II è sostituita dal testo che segue:
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