Art. 1
La decisione 2002/627/CE è modificata come segue:
In vigore dal 14 set 2004
1)
l' è soppresso;
2)
all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Il gruppo fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consulenza e assistenza alla Commissione su tutte le questioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica che rientrano tra le sue competenze.»;
3)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Composizione
1. Il gruppo è composto dai direttori dell'autorità di regolamentazione nazionale di ogni Stato membro incaricata principalmente del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o dai loro rappresentanti.
Ogni Stato membro ha un rappresentante. La Commissione è rappresentata da funzionari di livello adeguato e svolge le mansioni di segreteria del gruppo.
2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 sono elencate in allegato. La Commissione aggiorna tale elenco alla luce di eventuali cambiamenti apportati dagli Stati membri ai nominativi o alle responsabilità di tali autorità.»
4)
l'articolo 5 è modificato come segue:
a)
il primo paragrafo è soppresso;
b)
nell'ultimo paragrafo, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Esperti degli Stati del SEE che non sono membri dell'Unione europea e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori.»;
5)
Il testo riportato in annesso alla presente decisione è aggiunto come allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:641:oj#art-1