Art. 1 · La decisione 2002/627/CE è modificata come segue:

Art. 1

La decisione 2002/627/CE è modificata come segue:

In vigore dal 14 set 2004
1) l' è soppresso; 2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: «Il gruppo fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consulenza e assistenza alla Commissione su tutte le questioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica che rientrano tra le sue competenze.»; 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Composizione 1.   Il gruppo è composto dai direttori dell'autorità di regolamentazione nazionale di ogni Stato membro incaricata principalmente del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o dai loro rappresentanti. Ogni Stato membro ha un rappresentante. La Commissione è rappresentata da funzionari di livello adeguato e svolge le mansioni di segreteria del gruppo. 2.   Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 sono elencate in allegato. La Commissione aggiorna tale elenco alla luce di eventuali cambiamenti apportati dagli Stati membri ai nominativi o alle responsabilità di tali autorità.» 4) l'articolo 5 è modificato come segue: a) il primo paragrafo è soppresso; b) nell'ultimo paragrafo, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Esperti degli Stati del SEE che non sono membri dell'Unione europea e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori.»; 5) Il testo riportato in annesso alla presente decisione è aggiunto come allegato.
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