Art. 1

In vigore dal 9 set 2004
Ai pescherecci aventi a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 mm ad eccezione delle sfogliare, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono assegnati per ciascun mese civile i seguenti giorni supplementari: a) Danimarca: 3 giorni; b) Regno Unito: 5 giorni.
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