Art. 1
In vigore dal 9 set 2004
Ai pescherecci aventi a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 mm ad eccezione delle sfogliare, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 sono assegnati per ciascun mese civile i seguenti giorni supplementari:
a)
Danimarca: 3 giorni;
b)
Regno Unito: 5 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:682:oj#art-1