Art. 1
In vigore dal 8 set 2004
Le misure previste all’articolo 29 della legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime societario in materia di imposta sul reddito e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riserva del rispetto dei seguenti impegni assunti dal Belgio:
a)
soppressione delle esenzioni dall’acconto sull’imposta mobiliare e dall’imposta sui conferimenti e gli aumenti di capitale a favore dei centri di coordinamento riconosciuti;
b)
modifica del regime dei centri di coordinamento riconosciuti al fine di rendere imponibile la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita percepiti dai centri di coordinamento, analogamente a quanto avviene qualora siano percepiti da un’altra impresa con sede in Belgio e soggetta al regime di diritto comune.
Storico versioni
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