Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 set 2004
Le misure previste all’articolo 29 della legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime societario in materia di imposta sul reddito e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riserva del rispetto dei seguenti impegni assunti dal Belgio: a) soppressione delle esenzioni dall’acconto sull’imposta mobiliare e dall’imposta sui conferimenti e gli aumenti di capitale a favore dei centri di coordinamento riconosciuti; b) modifica del regime dei centri di coordinamento riconosciuti al fine di rendere imponibile la totalità dei vantaggi straordinari e senza contropartita percepiti dai centri di coordinamento, analogamente a quanto avviene qualora siano percepiti da un’altra impresa con sede in Belgio e soggetta al regime di diritto comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:378:oj#art-1