Art. 3

In vigore dal 26 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). (2)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/933/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71). (3)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata dalla decisione 2003/72/CE (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 84). ALLEGATO «ALLEGATO PARTE I Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l’attestato di cui all’: — Prodotti della pesca ad eccezione: — dei prodotti dell’acquacoltura, — dei gamberetti sgusciati e/o lavorati, — dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca. — Gelatina. PARTE II Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell’attestato di cui all’: — Prodotti dell’acquacoltura. — Gamberetti sgusciati e/o lavorati. — Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca. — Involucri di origine animale. — Carni di coniglio. — Miele. — Pappa reale».
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