Art. 3
In vigore dal 26 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/933/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71).
(3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata dalla decisione 2003/72/CE (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 84).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza l’attestato di cui all’:
—
Prodotti della pesca ad eccezione:
—
dei prodotti dell’acquacoltura,
—
dei gamberetti sgusciati e/o lavorati,
—
dei gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca.
—
Gelatina.
PARTE II
Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell’attestato di cui all’:
—
Prodotti dell’acquacoltura.
—
Gamberetti sgusciati e/o lavorati.
—
Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca.
—
Involucri di origine animale.
—
Carni di coniglio.
—
Miele.
—
Pappa reale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:621:oj#art-3-3