Art. 3

In vigore dal 26 ago 2004
Gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite di prodotti elencati nella sezione II dell’allegato, accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell’invio ad un’analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.» . 2) L’articolo 4 è soppresso. 3) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 La presente decisione viene riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalla competente autorità cinese e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.» . 4) L’allegato è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.
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