Art. 3
In vigore dal 20 ago 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59, modificata dalla decisione 2004/572/CE (GU L 253 del 29.7.2004, pag. 22).
Storico versioni
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