Art. 2

In vigore dal 20 ago 2004
Gli Stati membri modificano conseguentemente le misure applicate alle importazioni in modo da adattarle alla presente decisione, le divulgano opportunamente e ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:606:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2004/606 — Testo vigente | Portale Normativo