Art. 4

Condizioni di versamento e documenti giustificativi

In vigore dal 13 ago 2004
1.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato secondo la procedura stabilita dall’articolo 41 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, sulla base dei seguenti elementi: a) una domanda presentata conformemente agli allegati I e II, entro il termine previsto dal paragrafo 2; b) documenti particolareggiati che confermano le cifre indicate nella domanda di cui al punto a); c) i risultati dei controlli effettuati in loco dalla Commissione, eventualmente a norma dell'. I documenti di cui al punto b), nonché le informazioni commerciali pertinenti, sono messi a disposizione della Commissione ai fini dei controlli da essa effettuati sul posto. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma computerizzata, conformemente agli allegati I e II, entro un termine di 60 giorni di calendario dalla notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto del termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per ciascun mese di ritardo.
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