Art. 2

Definizione

In vigore dal 13 ago 2004
Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni: a) «indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori»: il versamento entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali di un’indennità corrispondente al valore di mercato, definito dall’, paragrafo 1; b) «pagamenti ragionevoli»: i pagamenti effettuati per l’acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi del mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica; c) «pagamenti giustificati»: i pagamenti destinati all’acquisto di materiali o servizi di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con l’abbattimento obbligatorio degli animali, previsto dall’, punto (a).
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eli:dec:2004:631:oj#art-2

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