Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 ago 2004
Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall'abbattimento degli animali di un’indennità corrispondente al valore di mercato, definito all', paragrafo 1;
b)
«pagamenti ragionevoli»: i pagamenti effettuati per l’acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi del mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;
c)
«pagamenti giustificati»: i pagamenti destinati all’acquisto di materiali o di servizi di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali, previsto dall', lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:598:oj#art-2