Art. 4

Modalità d’organizzazione

In vigore dal 6 ago 2004
1.   Il gruppo si riunisce in linea di principio 2 volte l’anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario. 2.   Possono essere creati gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo o quando ciò risulti necessario. 3.   Quando risulti utile e necessario, la Commissione può invitare esperti o osservatori, anche degli organismi rappresentativi provenienti da paesi terzi, a partecipare ai lavori del gruppo o dei gruppi di lavoro. 4.   Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono secondo le modalità e il calendario definiti dalla Commissione. La Commissione ha la presidenza dei gruppi. 5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base ad un progetto presentato dalla Commissione. I servizi della Commissione assicurano la segreteria delle riunioni e dei lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro. 6.   La Commissione garantisce la pubblicità dei lavori del gruppo.
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Modalità d’organizzazione (Art. 4 Decisione (UE) 2004/613) — Testo vigente | Portale Normativo