Art. 4
Modalità d’organizzazione
In vigore dal 6 ago 2004
1. Il gruppo si riunisce in linea di principio 2 volte l’anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.
2. Possono essere creati gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo o quando ciò risulti necessario.
3. Quando risulti utile e necessario, la Commissione può invitare esperti o osservatori, anche degli organismi rappresentativi provenienti da paesi terzi, a partecipare ai lavori del gruppo o dei gruppi di lavoro.
4. Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono secondo le modalità e il calendario definiti dalla Commissione. La Commissione ha la presidenza dei gruppi.
5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base ad un progetto presentato dalla Commissione. I servizi della Commissione assicurano la segreteria delle riunioni e dei lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro.
6. La Commissione garantisce la pubblicità dei lavori del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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