Art. 4
In vigore dal 29 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).
(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15, modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).
(4) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).
(5) GU L 117 del 7.5.1994, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2001/298/CE (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63).
ALLEGATO
Allegato di cui all' della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:595:oj#art-4