Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004 Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7). (3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15, modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45). (4)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55). (5)  GU L 117 del 7.5.1994, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2001/298/CE (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63). ALLEGATO Allegato di cui all' della presente decisione.
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