Art. 3

In vigore dal 28 lug 2004
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 1). (3)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3). (4)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2000/453/CE (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25). (5)  GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5. (6)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

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