Art. 3
In vigore dal 28 lug 2004
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3).
(4) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2000/453/CE (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25).
(5) GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.
(6) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:612:oj#art-3