Art. 1
In vigore dal 27 lug 2004
1. Gli Stati membri effettuano indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici conformemente ai programmi elencati nell’allegato I e che sono approvati con la presente decisione per il periodo specificato.
2. Il contributo finanziario della Comunità alle spese di campionamento e analisi dei campioni è concesso a ciascuno Stato membro nei limiti del massimale fissato all’allegato I.
Il contributo è concesso a condizione che lo Stato membro:
a)
metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l’attuazione del programma nazionale;
b)
presenti al più tardi il 15 marzo 2005 una relazione finale alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria sull’esecuzione tecnica del programma e sui risultati ottenuti, conformemente ai modelli di relazione di cui agli allegati II, III, IV e V; tale relazione sarà corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute durante il periodo per il quale è approvato il programma;
c)
attui il programma efficacemente; in particolare l’autorità competente provvede affinché vengano prelevati idonei campioni presso gli allevamenti avicoli o i macelli.
Storico versioni
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