Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 lug 2004
1.   Gli Stati membri effettuano indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici conformemente ai programmi elencati nell’allegato I e che sono approvati con la presente decisione per il periodo specificato. 2.   Il contributo finanziario della Comunità alle spese di campionamento e analisi dei campioni è concesso a ciascuno Stato membro nei limiti del massimale fissato all’allegato I. Il contributo è concesso a condizione che lo Stato membro: a) metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l’attuazione del programma nazionale; b) presenti al più tardi il 15 marzo 2005 una relazione finale alla Commissione e al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria sull’esecuzione tecnica del programma e sui risultati ottenuti, conformemente ai modelli di relazione di cui agli allegati II, III, IV e V; tale relazione sarà corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute durante il periodo per il quale è approvato il programma; c) attui il programma efficacemente; in particolare l’autorità competente provvede affinché vengano prelevati idonei campioni presso gli allevamenti avicoli o i macelli.
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