Art. 1
In vigore dal 26 lug 2004
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino raccolto nei centri riportati nell'elenco dell'allegato alla presente decisione, purché siano rispettati i requisiti fissati all’articolo 4 della decisione 2004/211/CE.
2. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese terzo interessato.
3. Gli aggiornamenti dell’elenco di cui all’allegato, decisi conformemente alla procedura prevista all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sono pubblicati sul sito web della Commissione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:616:oj#art-1