Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 19 lug 2004
1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine. 2.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1. 3.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica. Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 2004, in lingua inglese in quattro copie. Per l'Unione europea Per la Repubblica di Turchia (1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66. (2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65. (3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
Storico versioni

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