Art. 6

Aspetti finanziari

In vigore dal 19 lug 2004
1.   La Repubblica di Turchia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'Unione europea in base al bilancio operativo dell'operazione. 2.   La Repubblica di Turchia valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria. 3.   Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Turchia sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultima al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi: a) l'importo in questione; b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; c) la procedura di audit. 4.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Turchia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all', paragrafo 1, dell'accordo.
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Aspetti finanziari (Art. 6 Decisione (UE) 2004/812) — Testo vigente | Portale Normativo