Art. 3

Condizioni di immissione in commercio

In vigore dal 19 lug 2004
Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto per la coltura e l'impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni: a) l'autorizzazione scritta deve avere una validità di 10 anni; b) l'identificatore unico del prodotto è MON-00603-6, ai sensi dell', paragrafo 2; c) fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo; d) la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta; e) fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto.
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Condizioni di immissione in commercio (Art. 3 Decisione (UE) 2004/643) — Testo vigente | Portale Normativo