Art. 3
Condizioni di immissione in commercio
In vigore dal 19 lug 2004
Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto per la coltura e l'impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:
a)
l'autorizzazione scritta deve avere una validità di 10 anni;
b)
l'identificatore unico del prodotto è MON-00603-6, ai sensi dell', paragrafo 2;
c)
fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo;
d)
la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta;
e)
fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:643:oj#art-3