Art. 4
Monitoraggio
In vigore dal 19 lug 2004
1. Durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano generale di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente derivanti dalla manipolazione o dall'uso del prodotto sia messo in atto e applicato.
2. Il titolare dell'autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano alla sorveglianza generale dello stesso.
3. Durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, fatto salvo l'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati della sorveglianza generale e, in base ai risultati, proposte in merito ad una modifica del piano di monitoraggio.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:
a)
le reti di sorveglianza, in particolare quelle indicate nella tabella 1 del piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per la sorveglianza generale del prodotto;
b)
tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell'autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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