Art. 1

Contesto

In vigore dal 5 lug 2004
1.   L'Ucraina aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC relativa all'EUPOL «Proxima», adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 settembre 2003, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea può decidere di prorogare l'EUPOL «Proxima». 2.   Il contributo dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima» lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
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